Il Consenso Informato
Il paziente sottoscriverà un consenso in occasione di:

  • intervento chirurgico;
  • indagini diagnostiche per le quali è possibile prevedere il sopraggiungere di complicazioni durante e/o dopo la manovra;
  • trasfusioni di sangue;
  • trattamenti sanitari fuori sede;
  • trattamenti terapeutici che richiedono l'utilizzo di particolari sostanze per le quali è nota una certa tossicità (es.: farmaci antiblastici, etc...).

Il consenso viene firmato dal diretto interessato, fatta eccezione per i casi:

  • di trattamento su minore per età (firmato dal genitore);
  • di trattamento su persone incapaci di intendere e volere (firmato dal tutore legale).

Il consenso scritto è conservato in cartella clinica. Il paziente può chiedere sempre al suo medico referente notizie sul proprio stato di salute e sul programma di cura. I familiari potranno parlare con il medico negli orari stabiliti per i colloqui.
Il paziente può rifiutare le terapie o gli accertamenti proposti senza per questo perdere il diritto alle cure. In ogni momento può richiedere, anche contro il parere dei sanitari, di essere dimesso dalla Casa di Cura. In tal caso deve firmare sulla cartella clinica una dichiarazione che attesti questa decisione.

Diritto all'autonomia e alla Privacy
Il paziente ha diritto al rispetto della dignità, dell'intimità e della riservatezza durante tutto il ricovero. Le notizie riguardanti il proprio stato di salute e le cure prestate sono riservate e vincolate dal segreto professionale.
Nei reparti di degenza la privacy del malato è garantita nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento U.E. 2016/679, dai seguenti accorgimenti:

  • i nominativi dei pazienti ricoverati sono riportati su di una lavagna collocata in un luogo non accessibile a persone esterne alla struttura;
  • la cartella clinica personale di ogni malato è conservata in un carrello chiuso;
  • la "grafica" posta al letto del malato non è visibile al pubblico;
  • per identificare i pazienti che devono essere sottoposti ad indagini diagnostiche e/o intervento chirurgico, vengono posti al letto del malato dei cartelli con codici predefiniti di difficile interpretazione da parte del pubblico;
  • la possibilità di revocare il consenso alle visite, alla comunicazione della propria presenza in struttura e delle informazioni sullo stato di salute;
  • la raccolta dati (anamnesi medica, visita anestesiologica, etc...) solitamente viene eseguita in apposito locale, raramente al letto del malato in presenza di altre persone;
  • l'accesso alla documentazione relativa al malato: cartella clinica, quaderno terapia e scheda infermieristica è possibile solo al personale sanitario;
  • La "lettera di dimissione" viene consegnata personalmente all'interessato o ad un familiare su delega scritta.

Doveri del Paziente
In conformità allo schema redatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Sanità, contenuto nella "Carta dei Servizi pubblici e Sanitari" del 19 Maggio 1995 il paziente deve rispettare una serie di doveri:

  • la persona con problemi di salute accede alla Struttura Ospedaliera che lo invita a adottare un comportamento responsabile e collaborativo con il personale medico, infermieristico, tecnico e con la direzione della sede sanitaria in cui si trova, presupposto indispensabile per l’impostazione di un corretto programma terapeutico ed assistenziale;
  • la persona, degente presso Unità Operative di Diagnosi e Cura, è tenuta a rispettare e comprendere i diritti degli altri ammalati, non violando gli spazi fisici e mentali ad essi riservati, facendo buon uso di musica, cellulari ed altri strumenti di comunicazione.
  • è un dovere del malato informare tempestivamente gli operatori della volontà di rinunciare a particolari cure e prestazioni programmate affinché altre persone in lista di attesa possano fruirne;
  • il cittadino è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi che si trovano all’interno della struttura ospedaliera, ritenendo gli stessi patrimonio di tutti;
  • chiunque si trovi in una struttura ospedaliera, è chiamato al rispetto dei regolamenti interni;
  • in situazioni di particolare necessità, le visite all’ammalato, al di fuori dell’orario prestabilito, devono essere autorizzate dal Direttore di Unità Operativa o da operatore da lui delegato con permesso scritto;
  • è vietato fumare in tutti gli spazi ospedalieri;
  • ricoverati e visitatori devono spostarsi all’interno della struttura ospedaliera utilizzando i percorsi (accessi ed ascensori) ad essi riservati;
  • il cittadino ha diritto ad una corretta informazione sull’organizzazione della struttura sanitaria, ma è anche suo preciso dovere informarsi nei tempi e nelle sedi opportune;
  • il ricoverato ha il dovere di non allontanarsi dal reparto senza l'autorizzazione del responsabile infermieristico.

Accesso del medico di famiglia in ospedale
I rapporti con i medici di medicina generale sono regolamentati dal D.P.R. 314/90 che all'articolo 22 prevede che:

  • Il medico di famiglia può accedere, qualora lo ritenga opportuno, presso gli ambienti di ricovero in fase di accettazione, di degenza o di dimissione. Tale accesso può essere attivato dal medico di famiglia che concorda con il responsabile di reparto i tempi e i modi di attuazione.

Qualora il Responsabile del reparto ritenga necessario acquisire ulteriori notizie riguardanti il paziente ricoverato, può mettersi in contatto con il medico di famiglia che è impegnato a collaborare fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso.